Invalidità al 100% non significa automaticamente amministratore di sostegno
La Corte di Cassazione ha ribadito il principio per il quale una persona non può essere sottoposta ad amministrazione di sostegno solo perché è molto malata o ha un’invalidità totale. Se resta lucida, comprende la realtà e sa esprimere le proprie scelte, la sua volontà deve essere rispettata.
Il caso nasce dalla richiesta di un figlio, che aveva chiesto al Giudice di nominare un amministratore di sostegno per il padre, affetto da gravi patologie neurologiche e cardiologiche. Secondo il figlio, il padre non era più in grado di gestire da solo i propri interessi.
Il padre, però, si è opposto alla richiesta. Sia il Giudice Tutelare sia, successivamente, il Tribunale, anche sulla scorta di una perizia disposta d’ufficio, hanno respinto la domanda del figlio, ritenendo che non vi fossero i presupposti per applicare la misura, in quanto l’uomo risultava lucido, capace di comprendere e di decidere, oltre che contrario alla nomina.
Il figlio ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che i giudici precedenti avessero dato troppo peso alla consulenza tecnica e all’audizione personale del padre, trascurando invece la documentazione sanitaria e il verbale della Commissione medica INPS, da cui emergevano un’invalidità al 100%, un handicap grave e la necessità di assistenza continua.
La Cassazione ha però rigettato il ricorso, chiarendo che:
• non esiste alcun automatismo tra invalidità, anche molto grave, e nomina dell’amministratore di sostegno;
• l’amministrazione di sostegno non serve a sostituire una persona nelle sue scelte solo perché fragile o bisognosa di aiuto materiale;
• la volontà della persona interessata ha un peso centrale, soprattutto quando essa è lucida e capace di comprendere il significato delle proprie decisioni;
• il fatto che una persona abbia bisogno di assistenza quotidiana non significa di per sé che non possa decidere autonomamente come organizzare quell’assistenza;
• bisogna valutare se i bisogni di protezione possano essere soddisfatti con strumenti meno invasivi, come deleghe, aiuti familiari o assistenza organizzata direttamente dalla persona interessata.
Cass. civ., sez. I, ord., 23 settembre 2026, n. 25747
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