Sentenza della settimana – 13 luglio 2026

da | Lug 13, 2026 | Uncategorized

Prova del rapporto di lavoro subordinato: orario fisso e compenso mensile non bastano

Aver lavorato con continuità, rispettando un orario prestabilito e ricevendo un compenso mensile non è, da solo, sufficiente per ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato.

Il caso esaminato dal Tribunale di Avellino riguardava un’addetta alle pulizie di un panificio, la quale sosteneva di avere lavorato per circa sette mesi senza regolare assunzione, per diverse ore al giorno e dietro il pagamento di 600 euro mensili. Chiedeva quindi il riconoscimento del rapporto subordinato, con il pagamento delle differenze retributive, del TFR e degli ulteriori importi conseguenti.

Il titolare del panificio contestava tale ricostruzione, sostenendo che il servizio fosse stato affidato, nell’ambito di un rapporto di natura commerciale assimilabile a un appalto di servizi, a una ditta di pulizie riconducibile alla lavoratrice e al coniuge.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso. La lavoratrice si era limitata ad affermare di avere operato “alle dipendenze e sotto la direzione” del titolare, senza indicare quali ordini avesse ricevuto, come fosse controllata l’attività, se dovesse giustificare le assenze o chiedere autorizzazioni e se fosse sottoposta a un effettivo potere disciplinare.

La decisione richiama il principio consolidato della Corte di Cassazione: ciò che distingue il lavoro subordinato da un rapporto autonomo o da un appalto non è soltanto la continuità della prestazione, né la presenza di un orario fisso o di un compenso periodico. L’elemento decisivo è l’eterodirezione, ossia il concreto assoggettamento del lavoratore ai poteri direttivi, organizzativi e disciplinari del datore.

Chi chiede al giudice di riconoscere un rapporto di lavoro subordinato deve, quindi, allegare e provare fatti specifici. Formule generiche e semplici indizi non sono sufficienti, né il giudice può colmare le lacune della parte attraverso i propri poteri istruttori.

Tribunale di Avellino, Sezione lavoro, sentenza 24 aprile 2026, n. 651.

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