Smartphone e radiofrequenze: la conformità agli standard tecnici non esaurisce gli obblighi informativi del produttore
Un consumatore, dopo avere acquistato nel 2016 un iPhone e averlo utilizzato intensamente, anche per chiamate prolungate e in condizioni di scarsa ricezione, aveva agito contro Apple lamentando di non essere stato adeguatamente informato sui rischi connessi all’esposizione alle radiofrequenze e sulle cautele utili a ridurla. Chiedeva quindi il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del proprio diritto all’autodeterminazione, sostenendo che l’omessa informazione gli avesse impedito di valutare consapevolmente il rischio e di adottare misure protettive per sé e per i familiari. In particolare, deduceva che, se correttamente informato, avrebbe modificato le proprie abitudini, limitando la durata delle chiamate, utilizzando auricolari o vivavoce ed evitando di tenere il telefono a contatto con il corpo.
La Corte d’Appello di Bologna aveva escluso l’inadempimento, valorizzando essenzialmente la conformità del dispositivo agli standard tecnici e ritenendo che il principio di precauzione operasse sul piano della regolazione pubblicistica, senza tradursi direttamente in ulteriori obblighi informativi nei rapporti tra produttore e consumatore. Aveva inoltre respinto le pretese risarcitorie, ricondotte al timore di possibili danni futuri.
La Cassazione, con la sentenza n. 24015/2026, ha cassato questa decisione. La conformità del prodotto agli standard tecnici rappresenta infatti soltanto una soglia minima di sicurezza e non esonera il professionista dall’adozione di ulteriori cautele quando necessarie alla tutela dell’utente. In presenza di rischi scientificamente non certi ma non escludibili, il principio di precauzione non costituisce un’autonoma fonte di obblighi tra privati, ma opera come criterio per determinare il contenuto della diligenza professionale e degli obblighi di sicurezza e informazione già previsti dall’ordinamento. Ne deriva che il produttore deve fornire informazioni idonee a consentire al consumatore di utilizzare il bene riducendo ragionevolmente l’esposizione al rischio, secondo la logica del principio ALARA (“as low as reasonably achievable”).
La Suprema Corte ha censurato anche il rigetto della domanda risarcitoria. Non è risarcibile il semplice timore astratto di un danno futuro, ma deve essere verificato se l’omessa informazione abbia provocato un effettivo turbamento psichico oppure abbia concretamente inciso sul diritto all’autodeterminazione, privando il consumatore della possibilità di scegliere consapevolmente se e come esporsi al rischio. Tale pregiudizio può sussistere anche indipendentemente da una lesione della salute e il relativo nesso causale può essere accertato anche mediante presunzioni, valutando come il consumatore avrebbe verosimilmente agito se fosse stato correttamente informato.
La Cassazione ha infine precisato che la tutela non deve necessariamente esaurirsi nel risarcimento: rispetto a un’omissione informativa attuale e potenzialmente duratura, il giudice può valutare, nei limiti della domanda proposta, anche rimedi preventivi diretti a neutralizzarne gli effetti, quali l’integrazione delle avvertenze o altri strumenti idonei a consentire un uso più consapevole e sicuro del prodotto. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia alla luce di tali principi.
Cassazione Civile, Sezione III, 24 luglio 2026, n. 24015
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