Mantenimento ai figli: per la Cassazione regali, cibo e vestiti non sostituiscono l’assegno
Mantenimento ai figli: per la Cassazione regali, cibo e vestiti non sostituiscono l’assegno
La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna di un padre separato che, per un lungo periodo, non aveva versato l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile per i figli minorenni.
Nel caso esaminato dalla Corte, l’uomo era stato accusato di non avere mai corrisposto l’assegno mensile.
La madre dei minori lo aveva denunciato e i giudici di merito, sia in primo grado sia in appello, lo avevano ritenuto responsabile per violazione degli obblighi di assistenza familiare.
In Cassazione, la difesa dell’uomo ha cercato di sostenere che il padre non aveva pagato non per scelta, ma perché si trovava in difficoltà economiche ed era disoccupato. Ha inoltre fatto presente che l’uomo, pur non versando l’assegno, aveva comunque acquistato per i figli generi alimentari, capi di abbigliamento e altri beni, e ha aggiunto che ai minori non sarebbero mancati in concreto i mezzi di sussistenza.
La Cassazione, però, ha respinto in modo netto questa impostazione, spiegando che non è sufficiente dichiararsi disoccupati o in difficoltà economica per andare esenti da responsabilità. Chi invoca l’impossibilità di pagare deve dimostrare una situazione oggettiva, assoluta, duratura e non dipendente da propria colpa. In altre parole, deve provare seriamente di non aver potuto adempiere nonostante ogni sforzo possibile. Nel caso concreto, questa prova non era stata fornita: le allegazioni difensive sono state ritenute generiche e non documentate, anche perché era emerso che l’uomo svolgeva almeno saltuariamente attività di elettricista ed era in buone condizioni di salute.
Un altro passaggio molto importante della decisione riguarda proprio il tentativo di sostituire l’assegno con aiuti “in natura”. La Corte afferma espressamente che l’obbligo di mantenimento non può essere aggirato con regalie o con l’acquisto di generi alimentari. Secondo i giudici, questi comportamenti non eliminano né attenuano il disvalore della condotta, perché il problema non è soltanto se il genitore abbia occasionalmente comprato qualcosa ai figli, ma il fatto che non abbia versato quanto il giudice aveva stabilito dovesse essere corrisposto all’altro genitore per il mantenimento dei minori.
La sentenza chiarisce anche un profilo particolarmente rilevante sul piano pratico: quando si tratta di figli minorenni, non è necessario dimostrare ogni volta in concreto che essi siano rimasti senza mezzi per vivere. La Corte afferma che il bisogno del minore è insito nella sua stessa condizione, proprio perché il figlio minorenne non è in grado di provvedere autonomamente a sé stesso. Per questa ragione, il genitore che non versa quanto dovuto viola comunque i propri obblighi.
I giudici valorizzano poi un ulteriore elemento: l’uomo non aveva mai chiesto al giudice civile la riduzione o l’eliminazione dell’assegno, nonostante sostenesse di non essere in grado di pagarlo. Questo passaggio pesa molto nel ragionamento della Corte, perché mostra che, se davvero le condizioni economiche erano cambiate, il rimedio corretto non era smettere di pagare di propria iniziativa, ma chiedere formalmente una modifica del provvedimento civile già in vigore.
In definitiva, l’assegno di mantenimento disposto dal giudice non è una voce facoltativa né può essere rimpiazzato da aiuti occasionali scelti unilateralmente dal genitore obbligato. Se il genitore ritiene di non poter più sostenere quell’importo, deve attivarsi davanti al giudice per ottenerne la revisione; se invece smette semplicemente di pagare, rischia conseguenze anche penali.
Cass. pen., sez. VI, sent. n. 36101/2026
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