Al volante con una birra, ma senza guidare: il TAR annulla sospensione e revoca della patente.
Il semplice fatto di bere una birra restando seduti al posto di guida, con l’auto ferma, non basta a integrare il reato di guida in stato di ebbrezza. È questo il principio affermato dal TAR Puglia (sent. n. 10/2026), che ha annullato la sospensione – e la successiva revoca – della patente disposte nei confronti di un automobilista sottoposto ad alcoltest mentre si trovava in un’area di servizio.
L’uomo era stato identificato dai Carabinieri all’interno di una stazione di rifornimento, in zona non aperta al pubblico transito. Seduto al volante e intento a consumare una birra, era stato sottoposto a etilometro, con un valore compreso tra 0,5 e 0,8 g/l. Da qui la contestazione della violazione dell’art. 186 del Codice della strada e la sospensione della patente da parte della Prefettura. Un mese dopo, a seguito di un ulteriore controllo alla guida di un’altra vettura, era stata disposta anche la revoca del titolo abilitativo.
Il Tribunale amministrativo ha però ritenuto illegittimo il primo provvedimento, evidenziando un passaggio centrale: la disciplina sulla guida in stato di ebbrezza è funzionale alla tutela della sicurezza della circolazione e presuppone un pericolo concreto per gli utenti della strada. Non è sufficiente accertare un tasso alcolemico superiore ai limiti; occorre che vi sia un collegamento effettivo o quantomeno imminente con la circolazione del veicolo.
Nel caso esaminato, mancava qualsiasi elemento idoneo a dimostrare che il ricorrente avesse guidato poco prima del controllo o fosse sul punto di riprendere la marcia. Il test era stato effettuato mentre l’interessato si trovava fermo da circa venti minuti; il lieve superamento del limite risultava compatibile con il consumo appena avvenuto; le immagini di videosorveglianza escludevano movimenti del mezzo nel periodo considerato.
In assenza di una condotta di guida attuale o imminente, secondo il TAR non può configurarsi la violazione dell’art. 186 C.d.S. Ne è conseguito l’annullamento della sospensione e, per effetto domino, anche della successiva revoca della patente, fondata sul medesimo presupposto. Una decisione che ribadisce come, in materia di sicurezza stradale, l’accertamento debba sempre ancorarsi a un concreto pericolo per la circolazione, non a una mera presunzione legata alla presenza del conducente al volante.
TAR Puglia, Sez. II, Sentenza n. 10 del 5.1.2026
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