Scivola sul pavimento bagnato di casa: per la Cassazione risponde il proprietario.
Un banale incidente domestico, avvenuto oltre quattordici anni fa, diventa l’occasione per la Corte di Cassazione di ribadire un principio centrale in tema di responsabilità civile.
Un uomo, in visita a casa del nipote, scivola all’ingresso sull’acqua lasciata a terra durante le pulizie e si infortuna gravemente alla spalla. Da qui la richiesta di un risarcimento di 50mila euro, inizialmente respinta dai giudici di merito, che avevano escluso la responsabilità del proprietario dell’immobile attribuendo la custodia del pavimento alla moglie, impegnata nelle pulizie domestiche.
La Cassazione ribalta questa lettura e chiarisce che, in materia di danni cagionati da cose, ciò che rileva non è chi abbia materialmente creato la situazione di pericolo, ma chi abbia la “custodia” della cosa. Custodia che coincide, di regola, con la signoria di fatto e di diritto sull’immobile: un potere effettivo di controllo, vigilanza e intervento, normalmente riconducibile al proprietario o al possessore. Il fatto che le pulizie fossero svolte da altri, o che il proprietario si trovasse in un diverso ambiente della casa, non è sufficiente a far venir meno tale rapporto.
La responsabilità prevista dall’articolo 2051 del codice civile ha natura oggettiva e si fonda sul nesso causale tra la cosa e il danno, non su una colpa personale. Solo un trasferimento pieno ed esclusivo del potere di fatto sull’immobile potrebbe spostare la custodia su terzi.
Spetterà ora ai giudici di rinvio valutare nel concreto se il pavimento bagnato sia stato causa dell’incidente e se vi sia concorso di colpa del danneggiato o di altri soggetti, ma il principio affermato è netto: la custodia dell’immobile resta in capo al proprietario anche quando altri ne fanno un uso occasionale
Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 31165 del 28.11.2025
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