DEVONO ESSERE RISARCITI I DANNI RECATI DAL FISCO ALL’IMPRENDITORE A CAUSA DELL’ERRATO OPERATO DEGLI ISPETTORI FISCALI.
L’amministratore di una società conveniva in giudizio l’Agenzia delle Entrate e due verificatori dell’ufficio, per il risarcimento dei danni subiti a seguito di ispezione fiscale, dalla quale erano sorti ben due procedimenti penali a carico dell’amministratore, conclusi con l’assoluzione. Durante le indagini erano emersi errori grossolani da parte dei verificatori in occasione delle ispezioni. Il Tribunale rigettava la domanda. In sede di appello la domanda veniva invece accolta, con condanna al risarcimento dei danni subiti dall’amministratore. La vicenda giungeva in Cassazione, dove veniva evidenziato, in primo luogo, che l’attività della Pubblica Amministrazione doveva svolgersi nei limiti posti dalla legge e dalla responsabilità extracontrattuale, potendo, dunque, il giudice ordinario accertare se vi fosse stato da parte della Pubblica Amministrazione, un comportamento doloso o colposo che avesse determinato una violazione di un diritto soggettivo. Nel caso di specie, gli accertatori non erano stati ritenuti responsabili per la denuncia in sé, bensì per le conseguenze dei loro accertamenti che se fossero stati svolti correttamente non avrebbero indotto l’esercizio dell’azione penale. Il PM era stato indotto in errore proprio a causa dell’erroneità degli accertamenti effettuati dai ricorrenti. La Corte dichiarava inammissibile il ricorso.
Cass. civ., sez. III, ord., n. 5984 del 28.2.2023
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