Sentenza della settimana – 20 maggio 2026

da | Mag 20, 2026 | Uncategorized

Separazione e figli minori: la giovane età non basta per privilegiare automaticamente la madre.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione in una recente pronuncia nata dal ricorso di un padre emiliano, che si era visto drasticamente ridurre i tempi di permanenza con i figli gemelli di 10 anni: dopo un iniziale collocamento paritario disposto dal Tribunale, la Corte d’Appello aveva infatti stabilito il collocamento prevalente presso la madre, limitando la frequentazione paterna a due pomeriggi a settimana e weekend alternati.

Secondo i giudici d’Appello, la “tenera età” dei bambini rendeva preferibile la figura materna. Ma la Cassazione ha ribaltato questa impostazione, definendola troppo astratta.

Per la Suprema Corte, le decisioni su affidamento, collocamento e tempi di frequentazione devono essere adottate nel rispetto dell’art. 337-ter c.c., norma che tutela il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Ne consegue che il giudice deve valutare in concreto la specifica realtà familiare e l’effettivo interesse dei figli, senza automatismi fondati solo sull’età dei minori.

Nel caso concreto, la Cassazione ha osservato che i giudici d’Appello avevano trascurato elementi decisivi: il padre seguiva quotidianamente i figli grazie ad un orario di lavoro compatibile con le esigenze familiari e poteva contare anche sul supporto della propria madre. Nonostante ciò, tali circostanze non erano state realmente valutate, preferendo invece un criterio “astratto” legato esclusivamente all’età dei bambini.

La Corte ha quindi fissato un principio chiaro: ai sensi dell’art. 337-ter c.c., i provvedimenti che incidono sul rapporto tra genitori e figli devono essere modellati sulla concreta realtà familiare e sull’interesse del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

In applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato la decisione della Corte d’Appello di Bologna e disposto un nuovo esame della vicenda davanti ad altri giudici.

Cass. civ., sez. I, ord. n. 6078 del 17.3.2026

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