SENTENZA DEL GIORNO – 2.2.2023

da | Feb 2, 2023 | Uncategorized

LE TROPPE SPESE VOLUTTUARIE COSTANO L’ASSEGNO DIVORZILE ALL’EX MOGLIE.

Così all’ex moglie che si dilettava con spese voluttuarie, veniva negato l’assegno divorzile, in quanto si erano accertate una sua solida capacità reddituale e un’evidente sua capacità lavorativa, testimoniata da un fisico trasformato grazie ad una intensa e costante attività di body building. In primo grado i giudici, una volta pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponevano a carico dell’uomo l’obbligo di versare all’ex moglie un assegno divorzile di 100 euro mensili e una ulteriore somma di 450 euro mensili per il contributo al mantenimento del figlio, maggiorenne ma non ancora autonomo. La donna non ci stava e appellava la sentenza, ma la Corte d’appello accoglievano ulteriori obiezioni proposte dall’uomo, liberandolo anche dall’obbligo del versamento dell’assegno divorzile e di quello per il contributo al mantenimento del figlio. Secondo i giudici, il figlio, diplomatosi all’istituto tecnico industriale, aveva abbandonato l’occupazione offertagli dal padre nella propria officina, scegliendo di andare a lavorare, sia pur saltuariamente, con il compagno della madre, nel campo dell’edilizia. Per quanto concerneva la donna, disponeva di redditi provati dalle risultanze dei conti correnti e dalle spese, anche voluttuarie, sostenute nonché dalla capacità lavorativa dimostrata dal fatto che aveva letteralmente trasformato il proprio fisico dedicandosi ad una intensa e costante attività di body building. Inutile il ricorso proposto in Cassazione. La Corte dava ragione all’uomo. L’ex moglie aveva, al momento della dissoluzione del matrimonio, la capacità di dedicarsi all’attività lavorativa, come certificato anche dal suo fisico, e, allo stesso tempo, disponeva dalle risultanze del suo conto corrente e dalle spese, anche voluttuarie, da lei sostenute, di redditi idonei a renderla economicamente autonoma ed in grado di sostenere i costi dell’abitazione presa in locazione. Logico, quindi, secondo la Corte, sia il diniego dell’assegno divorzile, che la revoca del mantenimento al figlio maggiorenne, soprattutto a causa del rifiuto del ragazzo di lavorare con il padre e dell’occupazione lavorativa, sia pur saltuaria, del ragazzo con il compagno della madre. La Corte quindi rigettava il ricorso.

Cass. civ, sez. I, ord., n. 1482 del 18.1.2023

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